Non bisogna essere indovino per predire che gli utili della
"termovalorizzazione" saranno a favore dei privati, mentre i debiti
della raccolta cadranno sulle spalle del Comune e dei cittadini.
A livello planetario stiamo vivendo una lunga fase di passaggio da una
società basata sui consumi e debiti crescenti, senza futuro, ad una
nuova, necessariamente più sobria e duratura organizzazione sociale, in
cui le pratiche "usa e getta" saranno ridotte al minimo essenziale
(presidi igienico-sanitari) e quelle "usa e termovalorizza" saranno
abolite, per la loro macroscopica insostenibilità.
Certamente questo passaggio durerà ancora per qualche decennio, durante i
quali, la gestione degli inceneritori sarà sempre più problematica,
quantomeno perché ci saranno sempre meno materiali da bruciare,
materiali sempre più richiesti dalle nuove attività produttive di
riciclo e riuso.
Il gassificatore congelato, la cancellazione di qualunque progetto di
raccolta porta a porta, la mancata verifica che il 65% di raccolta
differenziata poteva essere raggiunto a Sestri e Pontedecimo, il freno
alla raccolta differenziata, la "difficoltà" di trovare aree per gli
impianti di compostaggio, sono tutte scelte che aprono la porta al
ritorno del mega "termovalorizzatore " di Scarpino, possibilmente a
servizio dell'intera Regione.
ecco la finalità di un partner privato.
leggi tutto:
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/genova/2013/09/italia-nostra-cosa-nasconde-la-proposta-di-privatizzazione-di-amiu.html
A due anni dal referendum, disatteso il voto di 26 milioni di italiani. E i profitti dei privati sui servizi idrici sono tornati. Ostacolati da pochi sindaci e dalla rivolta dei comitati. Mentre il Pd si spacca.
sabato 25 aprile 2015
Le immagini della protesta dei lavoratori Amiu in Comune a Genova
ALLA FACCIA DELLA COERENZA.
Genova, privatizzazione dei servizi pubblici: il no delle associazioni
Martedì 19 novembre si terrà a Genova un dibattito sui servizi pubblici
e il voto della delibera che ne prevede la privatizzazione e su cui il
consiglio comunale è chiamato a decidere quel giorno stesso. L’incontro
con i cittadini, organizzato dal Movimento Difesa del Cittadino di
Genova e altre associazioni del territorio, inizierà alle 14,30 presso Palazzo Tursi, in via Garibaldi.
La delibera infatti prevede la
privatizzazione di Amiu, Amt, Aster, bagni e farmacie comunali, oggi
società del comune. Slogan delle associazioni: i servizi pubblici si salvano facendoli funzionare, non privatizzandoli! Con le privatizzazioni beni primari per la vita (acqua, rifiuti, mezzi di trasporto…) diventano rendite sicure per i privati che se ne appropriano.
In molti casi è la stessa classe
politica che si appropria dei beni pubblici attraverso le aziende che
essa controlla (banche, assicurazioni, multiutility, imprese di
costruzioni, alimentari ecc. ecc.).
Per UN VERO CAMBIAMENTO le associazioni propongono:LEGGI TUTTO:
http://www.difesadelcittadino.it/genova-privatizzazione-dei-servizi-pubblici-il-no-delle-associazioni/8646
GENOVA:LAVORATORI CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DI AMIU
Il
giorno dell’occupazione del consiglio comunale da parte dei lavoratori
di Amt e Aster, era presente anche una piccola rappresentanza di
lavoratori di Amiu. Una partecipazione quasi testimoniale (anche se era
ben visibile uno striscione), come se la delibera in votazione non
riguardasse il futuro dei lavoratori addetti all’igiene urbana. Eppure
la delibera, che ha dato inizio alle cinque giornate di scioperi,
cortei, blocchi stradali da parte dei lavoratori del TPL, è, a ben
vedere, un deciso attacco proprio al futuro aziendale di Amiu, un
indirizzo politico che non lascia spazio a dubbi: privatizzare!
Una
delibera fortemente voluta dal PD ma sostenuta anche da chi, sulla
spinta referendaria del 2011, si è presentato alle ultime elezioni
comunali come il “paladino dei beni comuni” (Sel e Lista Doria). Le
ragioni addotte dal sindaco per giustificare questa decisione,
starebbero nella necessità di superare i vincoli dell’ in-house che
impedirebbero ad Amiu di essere competitiva (dove e con chi?), e di
regolarizzare i quasi duecento precari che l’azienda in questi anni non
ha potuto assumere. Forse il sindaco dimentica che la precarietà di Amiu
è strutturale e non ha nulla a che vedere con i vincoli dell’ in-house
(tra l’altro questi produrranno effetti solo a partire dal 2015), e che
alcune assunzioni dei precari risalgono ad almeno sette anni fa.
LEGGI TUTTO:
martedì 21 aprile 2015
QUESITO AL SINDACO SUL FUTURO DI AMIU
SIG. SINDACO, SONO
DUE LE ALTERNATIVE DA INTRAPRENDERE SUL FUTURO DELL'AZIENDA :
1):
SE LEI RISPETTA LA VOLONTA' POPOLARE DEL REFERENDUM SUI BENI COMUNI
DEL 2011 RIGUARDANTE IL PRIMO QUESITO :
Volete voi che sia
abrogato l'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza
economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia», e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia
della Comunità europea», convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della
sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?
Abrogazione delle norme
Le norme oggetto di referendum sono state formalmente abrogate con decorrenza 21 luglio 2011 da quattro D.P.R. promulgati il 18 luglio 2011, rispettivamente n. 113, 116, 114 e 115[61].Tuttavia, l'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138[62], approvato dal Governo Berlusconi, pur con diversa formulazione, va a reintrodurre le norme abrogate dal primo quesito, escludendo però, oltre ai servizi che già non vi rientravano (distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, servizio di trasporto ferroviario regionale, gestione di farmacie comunali), anche il servizio idrico integrato che è stato il principale oggetto della campagna referendaria.
Il 20 luglio 2012 la Corte costituzionale ha giudicato incostituzionale l'articolo 4 della legge 138/11[63] (di cui sopra) con la seguente motivazione:
| « [La legge] viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’articolo 75 della Costituzione » |
| « Nonostante l’esclusione dall’ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato risulta evidente l’analogia, talora la coincidenza, della norma impugnata rispetto a quella abrogata dal voto popolare, nonché l’identità della ‘ratio’ ispiratrice. Tenuto, poi, conto del fatto che l’intento abrogativo espresso con il referendum riguardava pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica non può ritenersi che l’esclusione del servizio idrico integrato, dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica, sia satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare. » |
| « L’affidamento ai privati è una facoltà e non un obbligo. » |
La sentenza potrebbe annullare alcuni provvedimenti nella successiva legge di riordino della spesa pubblica (spending review) del luglio 2012, sempre voluta dal governo Monti[67][68].
DEVE
TRASFORMARE L'AZIENDA AMIU S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE O AZIENDA
SPECIALE CONSORTILE.
UNA
PROPOSTA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELL'AREA DI GENOVA REDATTA
DAL FORUM BENICOMUNI GENOVA:
• le società di
capitale di proprietà del Comune, che gestiscono servizi pubblici,
debbono essere trasformate in enti di diritto pubblico (Aziende
speciali, o Aziende Speciali Consortili);
• la nomina
degli amministratori delle aziende pubbliche, oggi formalmente
riservate al sindaco, deve essere tolta dalle mani dei partiti: gli
amministratori delle aziende saranno nominati dal Consiglio Comunale
all’interno di una ristretta rosa selezionata da una commissione
indipendente, cittadini – esperti, scelti per sorteggio da appositi
albi;
• le altre
decisioni sulle aziende, oggi riservate al Consiglio Comunale,
dovranno essere condivise con organismi di partecipazione formati da
cittadini e lavoratori delle aziende stesse;
• le aziende
dovranno mettere a disposizione di lavoratori e cittadini un flusso
continuo di informazioni sulla gestione;
• Il Comune
dovrà garantire una gestione integrata dei diversi servizi per
sostenere la formazione di un’economia locale diffusa, contenendo
il consumo delle risorse naturali all’interno delle capacità del
territorio di riprodurle.
Pag.10
piano riordino partecipate :
La
norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni. e pertanto a
rigore di una interpretazione
strettamente
letterale tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano
operativo di razionalizzazione e si ritiene che neppure la “vis
espansiva ” di alcune pronunce della Corte dei Conti, che
interpretavano discipline
sulle
società, possono ritenere che esse siano ricomprese.
2):NON
RISPETTANDO
LA VOLONTA' POPOLARE DEL REFERENDUM SUI BENI COMUNI DEL 2011
RIGUARDANTE IL PRIMO QUESITO CEDENDO
una quota delle azioni di AMIU a un socio privato.
si
prospetta così lo stesso destino “ACQUA” per un altro servizio
essenziale, che sarà gestito a carissimo prezzo (per i cittadini)
per estrarne reddito a favore prevalentemente della finanza.
TEMPO
DI ATTUAZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO : 31/12/2015.
SIGNIFICATOA AZIENDA SPECIALE
AZIENDA SPECIALE
Un'azienda speciale, nell'ordinamento giuridico italiano è un ente pubblico senza scopo di lucro definito quale "ente strumentale" dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale".
Nel linguaggio comune sono spesso definite aziende municipali (o "municipalizzate") se facenti capo a comuni italiani.[senza fonte
STORIA
La prima disciplina di tali aziende risale alla legge 29 marzo 1903, n. 103; il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, estese alle province la possibilità di costituirle e, similmente alla legge 103/1903, ne affidò la direzione ad un direttore che rispondeva ad una commissione amministratrice, la quale era eletta dal consiglio comunale o provinciale ed eleggeva, nel proprio seno, un presidente. La materia venne poi profondamente innovata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. La norma, introdusse la possibilità di trasformarle in società per azioni, soggette dunque al diritto privato ed alla tassazione poiché - anche se di proprietà interamente pubblica - si tratta di società a scopo di lucro.[1]
Poiché tale trasformazione comportava appunto la tassazione degli utili di tali società, il governo Dini, per incentivare le privatizzazioni (di cui la trasformazione in SpA è il necessario presupposto) garantì con la 28 dicembre 1995, n. 549 una esenzione fiscale triennale a queste nuove società per azioni. Tale agevolazione si configurò tuttavia come misura distorsiva del mercato ed in sede europea nel 1997 fu avviato un procedimento di infrazione verso l'Italia, chiusosi nel 2002 (Rep. 193/2003). Contrariamente a quanto spesso propagandato, la Commissione Europea non ha affatto imposto la privatizzazione dei servizi pubblici, bensì ha ritenuto illegittime incentivazioni pubbliche ed altre agevolazioni fiscali a società di diritto privato che -pur discendendo da ex municipalizzate- operano oggi sul mercato. (Gazzetta Ufficiale UE L77/21 del 24/3/2003).[senza fonte]
La "privatizzazione" nella gestione dei servizi pubblici ha spesso comportato il proliferare di Consigli di Amministrazione, cariche e figure varie ed inoltre in alcuni casi nomine ed assunzioni clientelari e/o il dissesto finanziario di queste società "privatizzate", problemi erroneamente attribuiti alle "municipalizzate" di diritto pubblico ma più spesso da attribuire alla maggior libertà gestionale garantita dalle società di diritto privato da esse scaturite.[senza fonte] Infatti, spesso il termine "municipalizzata" viene usato per indicare la società di diritto privato (SpA, Srl, ecc.) ed a scopo di lucro nata da una privatizzazione che ha trasformato l'originaria azienda municipalizzata, di diritto pubblico, in società di diritto privato il cui capitale sociale può anche, in parte o in toto, essere rimasto nelle mani dell'ente locale di origine (Comune, Provincia, ecc.). Questa trasformazione ha comportato una maggior libertà procedurale nelle assunzioni di personale e nelle nomine della dirigenza, in quanto esse avvengono sulla base in base a norme civilistiche e su direttive "della proprietà" e non più sulla base delle norme pubblicistiche applicabili all'ente locale.[senza fonte]
Ai sensi della 142/1990, in particolare all'art. 23 si prevedevano due distinte figure organizzative:
Un'azienda speciale, nell'ordinamento giuridico italiano è un ente pubblico senza scopo di lucro definito quale "ente strumentale" dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale".
Nel linguaggio comune sono spesso definite aziende municipali (o "municipalizzate") se facenti capo a comuni italiani.[senza fonte
STORIA
La prima disciplina di tali aziende risale alla legge 29 marzo 1903, n. 103; il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, estese alle province la possibilità di costituirle e, similmente alla legge 103/1903, ne affidò la direzione ad un direttore che rispondeva ad una commissione amministratrice, la quale era eletta dal consiglio comunale o provinciale ed eleggeva, nel proprio seno, un presidente. La materia venne poi profondamente innovata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. La norma, introdusse la possibilità di trasformarle in società per azioni, soggette dunque al diritto privato ed alla tassazione poiché - anche se di proprietà interamente pubblica - si tratta di società a scopo di lucro.[1]
Poiché tale trasformazione comportava appunto la tassazione degli utili di tali società, il governo Dini, per incentivare le privatizzazioni (di cui la trasformazione in SpA è il necessario presupposto) garantì con la 28 dicembre 1995, n. 549 una esenzione fiscale triennale a queste nuove società per azioni. Tale agevolazione si configurò tuttavia come misura distorsiva del mercato ed in sede europea nel 1997 fu avviato un procedimento di infrazione verso l'Italia, chiusosi nel 2002 (Rep. 193/2003). Contrariamente a quanto spesso propagandato, la Commissione Europea non ha affatto imposto la privatizzazione dei servizi pubblici, bensì ha ritenuto illegittime incentivazioni pubbliche ed altre agevolazioni fiscali a società di diritto privato che -pur discendendo da ex municipalizzate- operano oggi sul mercato. (Gazzetta Ufficiale UE L77/21 del 24/3/2003).[senza fonte]
Caratteristiche
Esse formalmente sono organismi di diritto pubblico nonché enti strumentali ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ma aventi natura sostanziale di enti pubblici economici e non nella pubblica amministrazione italiana in quanto - secondo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione 15 dicembre 1997 n. 12654 esercitano attività, strumentale al pubblico interesse, configurabile però come attività di impresa,[2] essendo soggette a tassazione in quanto loro attività di gestione di un servizio pubblico produce reddito imponibile. Sono inoltre sogette, ai sensi del codice dei contratti pubblici, alla normativa sugli appalti pubblici.[3]La "privatizzazione" nella gestione dei servizi pubblici ha spesso comportato il proliferare di Consigli di Amministrazione, cariche e figure varie ed inoltre in alcuni casi nomine ed assunzioni clientelari e/o il dissesto finanziario di queste società "privatizzate", problemi erroneamente attribuiti alle "municipalizzate" di diritto pubblico ma più spesso da attribuire alla maggior libertà gestionale garantita dalle società di diritto privato da esse scaturite.[senza fonte] Infatti, spesso il termine "municipalizzata" viene usato per indicare la società di diritto privato (SpA, Srl, ecc.) ed a scopo di lucro nata da una privatizzazione che ha trasformato l'originaria azienda municipalizzata, di diritto pubblico, in società di diritto privato il cui capitale sociale può anche, in parte o in toto, essere rimasto nelle mani dell'ente locale di origine (Comune, Provincia, ecc.). Questa trasformazione ha comportato una maggior libertà procedurale nelle assunzioni di personale e nelle nomine della dirigenza, in quanto esse avvengono sulla base in base a norme civilistiche e su direttive "della proprietà" e non più sulla base delle norme pubblicistiche applicabili all'ente locale.[senza fonte]
Disciplina normativa
Prima della legge 142/1990, le aziende speciali - correntemente denominate aziende municipali/provinciali (o municipalizzate/provincializzate) - dal punto di vista sostanziale costituivano organizzazione strumentale all'ente locale per lo svolgimento di taluni compiti consistenti generlamente nell'erogazione di particolari servizi pubblici; non erano cioè dotate di personalità giuridica autonoma e si configuravano come aziende autonome nell'ambito dell'ente locale di riferimento (comune o provincia).Ai sensi della 142/1990, in particolare all'art. 23 si prevedevano due distinte figure organizzative:
-
l'azienda speciale, ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale;
-
l'istituzione, "organismo strumentale" dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale ma non di personalità giuridica.
-
organi dell'azienda speciale e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale;
-
aziende speciali ed istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;
-
l'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della
gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
-
il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
-
i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
-
il conto consuntivo;
-
il bilancio di esercizio.
-
L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
-
Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
-
L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
-
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
-
L'ente locale conferisce il capitale di dotatone, determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
-
Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo
statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo, di
revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/04/2015 PRIVATIZZAZIONE AMIU
Domani in consiglio comunale votano la delibera o parte di essa che di fatto ci da in pasto ai privati...
Mi viene difficile pensare che nelle belle segreterie dei nostri sindacati non ne sapessero nulla ma tutto puo essere...anche perche basta andare sul sito del consiglio comunale ed il gioco è fatto mi fa anche pensar male sul fatto che volessero spostare lo sciopero al giorno 27
Chiamate i vostri sindacati e fatevi spiegare qualcosa in merito
Spero che loro domani ci siano .
Aggiungo che un interlocutore tipo Cavanna dovrebbe attivarsi e dire a Porcile che non si può prendere un impegno x il 29 e poi scoprire che il 22 parlano di noi in comune senza dircelo, perche ovviamente l'incontro potrebbe essere falsato o condizionato da quanto decidono domani.
Noi saremo li alle 9,30 per vigilare ovviamente vige sempre la regola del piu siamo meglio è.
Mi viene difficile pensare che nelle belle segreterie dei nostri sindacati non ne sapessero nulla ma tutto puo essere...anche perche basta andare sul sito del consiglio comunale ed il gioco è fatto mi fa anche pensar male sul fatto che volessero spostare lo sciopero al giorno 27
Chiamate i vostri sindacati e fatevi spiegare qualcosa in merito
Spero che loro domani ci siano .
Aggiungo che un interlocutore tipo Cavanna dovrebbe attivarsi e dire a Porcile che non si può prendere un impegno x il 29 e poi scoprire che il 22 parlano di noi in comune senza dircelo, perche ovviamente l'incontro potrebbe essere falsato o condizionato da quanto decidono domani.
Noi saremo li alle 9,30 per vigilare ovviamente vige sempre la regola del piu siamo meglio è.
lunedì 20 aprile 2015
TG 3 LIGURIA DEL 20/04
CARMINE LO HAI DETTO : NON C'E' BISOGNO DEI PRIVATI.
peccato pero' che il 31/03 avete dato il benestare al piano di riordino delle partecipate.
alla faccia della coerenza.
AI MINUTI 2 E 21 SEC.
http://www.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-e76ff69f-39a6-4e43-a278-3566b7d783b2.html
NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/04,L'ASSESORE MICELI HA DETTO CHE IL 31 MARZO E' STATO APPROVATO IL PIANO DI RIORDINO DELLE AZIENDE PARTECIPATE "S.P.A.",CON IL BENESTARE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
COMUNQUE FINO AL 31/12, I GIOCHI NON SONO ANCORA FATTI.
peccato pero' che il 31/03 avete dato il benestare al piano di riordino delle partecipate.
alla faccia della coerenza.
AI MINUTI 2 E 21 SEC.
http://www.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-e76ff69f-39a6-4e43-a278-3566b7d783b2.html
NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/04,L'ASSESORE MICELI HA DETTO CHE IL 31 MARZO E' STATO APPROVATO IL PIANO DI RIORDINO DELLE AZIENDE PARTECIPATE "S.P.A.",CON IL BENESTARE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
COMUNQUE FINO AL 31/12, I GIOCHI NON SONO ANCORA FATTI.
domenica 19 aprile 2015
DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEL COMUNE DI GENOVA
La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni. e pertanto a rigore di una interpretazione
sulle società, possono ritenere che esse siano ricomprese.
strettamente letterale tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione e si
ritiene che neppure la “vis espansiva"
di alcune pronunce della Corte dei Conti, che interpretavano disciplinesulle società, possono ritenere che esse siano ricomprese.
DATO ATTO che il suddetto Piano contiene la definizione di una proposta di riordino, secondo i criteri
della legge di stabilità per il 2015, con l’indicazione degli interventi necessari, l’individuazione delle società
che
ne sono destinatarie, i tempi di attuazione e i
risparmi attesi secondo il prospetto riassuntivo sotto riportato:
per amiu : 31 dicembre 2015
i giochi come qualquno dice.......,non sono ancora fatti,però bisogna lottare.
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/piano_di_riordino.pdf1_.pdf
i giochi come qualquno dice.......,non sono ancora fatti,però bisogna lottare.
LEGGI TUTTO:
per quanto riguarda amiu, pag. 31
per quanto riguarda amiu, pag. 31
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