SIG. SINDACO, SONO
DUE LE ALTERNATIVE DA INTRAPRENDERE SUL FUTURO DELL'AZIENDA :
1):
SE LEI RISPETTA LA VOLONTA' POPOLARE DEL REFERENDUM SUI BENI COMUNI
DEL 2011 RIGUARDANTE IL PRIMO QUESITO :
Volete voi che sia
abrogato l'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza
economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia», e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia
della Comunità europea», convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della
sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?
Abrogazione delle norme
Le norme oggetto di referendum sono state formalmente abrogate con decorrenza 21 luglio 2011 da quattro D.P.R. promulgati il 18 luglio 2011, rispettivamente n. 113, 116, 114 e 115[61].Tuttavia, l'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138[62], approvato dal Governo Berlusconi, pur con diversa formulazione, va a reintrodurre le norme abrogate dal primo quesito, escludendo però, oltre ai servizi che già non vi rientravano (distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, servizio di trasporto ferroviario regionale, gestione di farmacie comunali), anche il servizio idrico integrato che è stato il principale oggetto della campagna referendaria.
Il 20 luglio 2012 la Corte costituzionale ha giudicato incostituzionale l'articolo 4 della legge 138/11[63] (di cui sopra) con la seguente motivazione:
| « [La legge] viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’articolo 75 della Costituzione » |
| « Nonostante l’esclusione dall’ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato risulta evidente l’analogia, talora la coincidenza, della norma impugnata rispetto a quella abrogata dal voto popolare, nonché l’identità della ‘ratio’ ispiratrice. Tenuto, poi, conto del fatto che l’intento abrogativo espresso con il referendum riguardava pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica non può ritenersi che l’esclusione del servizio idrico integrato, dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica, sia satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare. » |
| « L’affidamento ai privati è una facoltà e non un obbligo. » |
La sentenza potrebbe annullare alcuni provvedimenti nella successiva legge di riordino della spesa pubblica (spending review) del luglio 2012, sempre voluta dal governo Monti[67][68].
DEVE
TRASFORMARE L'AZIENDA AMIU S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE O AZIENDA
SPECIALE CONSORTILE.
UNA
PROPOSTA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELL'AREA DI GENOVA REDATTA
DAL FORUM BENICOMUNI GENOVA:
• le società di
capitale di proprietà del Comune, che gestiscono servizi pubblici,
debbono essere trasformate in enti di diritto pubblico (Aziende
speciali, o Aziende Speciali Consortili);
• la nomina
degli amministratori delle aziende pubbliche, oggi formalmente
riservate al sindaco, deve essere tolta dalle mani dei partiti: gli
amministratori delle aziende saranno nominati dal Consiglio Comunale
all’interno di una ristretta rosa selezionata da una commissione
indipendente, cittadini – esperti, scelti per sorteggio da appositi
albi;
• le altre
decisioni sulle aziende, oggi riservate al Consiglio Comunale,
dovranno essere condivise con organismi di partecipazione formati da
cittadini e lavoratori delle aziende stesse;
• le aziende
dovranno mettere a disposizione di lavoratori e cittadini un flusso
continuo di informazioni sulla gestione;
• Il Comune
dovrà garantire una gestione integrata dei diversi servizi per
sostenere la formazione di un’economia locale diffusa, contenendo
il consumo delle risorse naturali all’interno delle capacità del
territorio di riprodurle.
Pag.10
piano riordino partecipate :
La
norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni. e pertanto a
rigore di una interpretazione
strettamente
letterale tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano
operativo di razionalizzazione e si ritiene che neppure la “vis
espansiva ” di alcune pronunce della Corte dei Conti, che
interpretavano discipline
sulle
società, possono ritenere che esse siano ricomprese.
2):NON
RISPETTANDO
LA VOLONTA' POPOLARE DEL REFERENDUM SUI BENI COMUNI DEL 2011
RIGUARDANTE IL PRIMO QUESITO CEDENDO
una quota delle azioni di AMIU a un socio privato.
si
prospetta così lo stesso destino “ACQUA” per un altro servizio
essenziale, che sarà gestito a carissimo prezzo (per i cittadini)
per estrarne reddito a favore prevalentemente della finanza.
TEMPO
DI ATTUAZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO : 31/12/2015.
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