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martedì 21 aprile 2015

QUESITO AL SINDACO SUL FUTURO DI AMIU

SIG. SINDACO, SONO DUE LE ALTERNATIVE DA INTRAPRENDERE SUL FUTURO DELL'AZIENDA :

1): SE LEI RISPETTA LA VOLONTA' POPOLARE DEL REFERENDUM SUI BENI COMUNI DEL 2011 RIGUARDANTE IL PRIMO QUESITO :
Volete voi che sia abrogato l'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?

Abrogazione delle norme

Le norme oggetto di referendum sono state formalmente abrogate con decorrenza 21 luglio 2011 da quattro D.P.R. promulgati il 18 luglio 2011, rispettivamente n. 113, 116, 114 e 115[61].
Tuttavia, l'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138[62], approvato dal Governo Berlusconi, pur con diversa formulazione, va a reintrodurre le norme abrogate dal primo quesito, escludendo però, oltre ai servizi che già non vi rientravano (distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, servizio di trasporto ferroviario regionale, gestione di farmacie comunali), anche il servizio idrico integrato che è stato il principale oggetto della campagna referendaria.
Il 20 luglio 2012 la Corte costituzionale ha giudicato incostituzionale l'articolo 4 della legge 138/11[63] (di cui sopra) con la seguente motivazione:
« [La legge] viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’articolo 75 della Costituzione »
e ancora:
« Nonostante l’esclusione dall’ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato risulta evidente l’analogia, talora la coincidenza, della norma impugnata rispetto a quella abrogata dal voto popolare, nonché l’identità della ‘ratio’ ispiratrice. Tenuto, poi, conto del fatto che l’intento abrogativo espresso con il referendum riguardava pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica non può ritenersi che l’esclusione del servizio idrico integrato, dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica, sia satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare. »
e infine:
« L’affidamento ai privati è una facoltà e non un obbligo. »
La Corte stabilì inoltre che questa sentenza annulla anche le disposizioni contenute nel primo pacchetto di riforme economiche del marzo 2012 (cresci-Italia)[64] volute dal Governo Monti in materia di privatizzazioni[65][66].
La sentenza potrebbe annullare alcuni provvedimenti nella successiva legge di riordino della spesa pubblica (spending review) del luglio 2012, sempre voluta dal governo Monti[67][68].

DEVE TRASFORMARE L'AZIENDA AMIU S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE O AZIENDA SPECIALE CONSORTILE.
UNA PROPOSTA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELL'AREA DI GENOVA REDATTA DAL FORUM BENICOMUNI GENOVA:
• le società di capitale di proprietà del Comune, che gestiscono servizi pubblici, debbono essere trasformate in enti di diritto pubblico (Aziende speciali, o Aziende Speciali Consortili);
• la nomina degli amministratori delle aziende pubbliche, oggi formalmente riservate al sindaco, deve essere tolta dalle mani dei partiti: gli amministratori delle aziende saranno nominati dal Consiglio Comunale all’interno di una ristretta rosa selezionata da una commissione indipendente, cittadini – esperti, scelti per sorteggio da appositi albi;
• le altre decisioni sulle aziende, oggi riservate al Consiglio Comunale, dovranno essere condivise con organismi di partecipazione formati da cittadini e lavoratori delle aziende stesse;
• le aziende dovranno mettere a disposizione di lavoratori e cittadini un flusso continuo di informazioni sulla gestione;
• Il Comune dovrà garantire una gestione integrata dei diversi servizi per sostenere la formazione di un’economia locale diffusa, contenendo il consumo delle risorse naturali all’interno delle capacità del territorio di riprodurle.
Pag.10 piano riordino partecipate :
La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni. e pertanto a rigore di una interpretazione
strettamente letterale tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione e si ritiene che neppure la “vis espansiva ” di alcune pronunce della Corte dei Conti, che interpretavano discipline
sulle società, possono ritenere che esse siano ricomprese.


2):NON RISPETTANDO LA VOLONTA' POPOLARE DEL REFERENDUM SUI BENI COMUNI DEL 2011 RIGUARDANTE IL PRIMO QUESITO CEDENDO una quota delle azioni di AMIU a un socio privato.
si prospetta così lo stesso destino “ACQUA” per un altro servizio essenziale, che sarà gestito a carissimo prezzo (per i cittadini) per estrarne reddito a favore prevalentemente della finanza.
TEMPO DI ATTUAZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO : 31/12/2015.

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