AZIENDA SPECIALE
Un'
azienda speciale, nell'
ordinamento
giuridico italiano è un
ente
pubblico senza scopo di lucro definito quale "
ente
strumentale" dell'ente locale dotato di
personalità
giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto,
approvato dal consiglio comunale o provinciale".
Nel linguaggio comune sono spesso definite
aziende municipali
(o "
municipalizzate") se facenti capo a
comuni
italiani.
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STORIA
La prima disciplina di tali aziende
risale alla legge 29 marzo 1903, n. 103; il R.D. 15 ottobre 1925, n.
2578, estese alle province la possibilità di costituirle e,
similmente alla legge 103/1903, ne affidò la direzione ad un
direttore che rispondeva ad una
commissione
amministratrice, la quale era eletta dal
consiglio
comunale o
provinciale
ed eleggeva, nel proprio seno, un
presidente. La materia venne
poi profondamente innovata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. La
norma, introdusse la possibilità di trasformarle in
società
per azioni, soggette dunque al
diritto
privato ed alla tassazione poiché - anche se di proprietà
interamente pubblica - si tratta di società a scopo di lucro.
[1]
Poiché tale trasformazione comportava appunto la tassazione degli
utili di tali società, il
governo
Dini, per incentivare le
privatizzazioni
(di cui la trasformazione in SpA è il necessario presupposto)
garantì con la 28 dicembre 1995, n. 549 una esenzione fiscale
triennale a queste nuove società per azioni. Tale agevolazione si
configurò tuttavia come misura distorsiva del mercato ed in sede
europea nel 1997 fu avviato un procedimento di infrazione verso
l'Italia, chiusosi nel 2002 (Rep. 193/2003). Contrariamente a quanto
spesso propagandato, la
Commissione
Europea non ha affatto imposto la privatizzazione dei servizi
pubblici, bensì ha ritenuto illegittime incentivazioni pubbliche ed
altre agevolazioni fiscali a società di diritto privato che -pur
discendendo da ex municipalizzate- operano oggi sul mercato.
(Gazzetta Ufficiale UE L77/21 del 24/3/2003).
[senza fonte]
Caratteristiche
Esse formalmente
sono
organismi
di diritto pubblico nonché
enti
strumentali ai sensi dell'art. 114 del
d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267 ma aventi natura sostanziale di
enti
pubblici economici e non nella
pubblica
amministrazione italiana in quanto - secondo la sentenza della
Suprema
Corte di Cassazione 15 dicembre 1997 n. 12654 esercitano
attività, strumentale al pubblico interesse, configurabile però
come attività di
impresa,
[2]
essendo soggette a tassazione in quanto loro attività di gestione di
un
servizio
pubblico produce reddito imponibile. Sono inoltre sogette, ai
sensi del
codice
dei contratti pubblici, alla normativa sugli appalti pubblici.
[3]
La "
privatizzazione"
nella gestione dei
servizi
pubblici ha spesso comportato il proliferare di Consigli di
Amministrazione, cariche e figure varie ed inoltre in alcuni casi
nomine ed assunzioni clientelari e/o il dissesto finanziario di
queste società "privatizzate", problemi erroneamente
attribuiti alle "municipalizzate" di diritto pubblico ma
più spesso da attribuire alla maggior libertà gestionale garantita
dalle società di diritto privato da esse scaturite.
[senza fonte]
Infatti, spesso il termine "municipalizzata" viene usato
per indicare la società di
diritto
privato (SpA, Srl, ecc.) ed a scopo di lucro nata da una
privatizzazione che ha trasformato l'originaria azienda
municipalizzata, di diritto pubblico, in società di diritto privato
il cui capitale sociale può anche, in parte o in toto, essere
rimasto nelle mani dell'ente locale di origine (Comune, Provincia,
ecc.). Questa trasformazione ha comportato una maggior libertà
procedurale nelle assunzioni di personale e nelle nomine della
dirigenza, in quanto esse avvengono sulla base in base a norme
civilistiche e su direttive "della proprietà" e non più
sulla base delle norme pubblicistiche applicabili all'ente
locale.
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Disciplina
normativa
Prima della legge 142/1990, le aziende speciali - correntemente
denominate
aziende
municipali/provinciali (o
municipalizzate/provincializzate)
- dal punto di vista sostanziale costituivano organizzazione
strumentale all'ente locale per lo svolgimento di taluni compiti
consistenti generlamente nell'erogazione di particolari
servizi
pubblici; non erano cioè dotate di
personalità
giuridica autonoma e si configuravano come
aziende
autonome nell'ambito dell'ente locale di riferimento (comune o
provincia).
Ai sensi della 142/1990, in particolare all'art. 23 si prevedevano
due distinte figure organizzative:
-
l'
azienda speciale,
ente
strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica,
autonomia imprenditoriale e proprio
statuto,
approvato dal consiglio comunale o provinciale;
-
l'istituzione, "organismo
strumentale" dell'ente locale per l'esercizio di servizi
sociali, dotato di autonomia gestionale ma non di personalità
giuridica.
-
organi dell'azienda speciale e
dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il
presidente e il direttore, al quale compete la
responsabilità gestionale;
-
aziende speciali ed istituzioni
informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi
i trasferimenti;
-
l'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della
gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Ai fini di cui al comma 6 dell'art. 23 della legge 142/1990 sono
fondamentali i seguenti atti:
-
il piano-programma, comprendente
un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale
ed azienda speciale;
-
i bilanci economici di
previsione pluriennale ed annuale;
-
il conto consuntivo;
-
il bilancio di esercizio.
La definizione di "ente strumentale dell'ente locale dotato
di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale"
rispecchia l'art. 114, comma 1 del
TUEL,
che ha recepito quanto disposto dall'art. 23 della legge 142/1990. La
sua definizione comprende anche il fatto che:
-
L'istituzione è organismo
strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali,
dotato di autonomia gestionale.
-
Organi dell'azienda e
dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente
e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le
modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite
dallo statuto dell'ente locale.
-
L'azienda e l'istituzione
informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi
i trasferimenti.
-
Nell'ambito della legge,
l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono
disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle
istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti
dell'ente locale da cui dipendono.
-
L'ente locale conferisce il
capitale di dotatone, determina le finalità e gli indirizzi;
approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i
risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
-
Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo
statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo, di
revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
Le aziende speciali sono oggi previste dal Titolo V del citato
Testo
Unico degli Enti Locali che possono eventulmente costituirle
per la gestione dei
servizi pubblici locali, cioè quei
servizi che
abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita'
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali (art. 112). Si tratta
ad esempio della gestione di acquedotti, fognature, trasporto
pubblico ecc. Infine le
regioni
italiane, pur in mancanza di una disciplina specifica a livello
statale, analoga a quella relativa ai comuni e alle province, possono
costituire aziende autonome al loro interno con
legge
regionale, in virtù dell'autonomia legislativa di cui sono
dotate.